Descrizione
L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.
Il ricorso introduttivo per la nomina di un amministratore di sostegno può essere inoltrato al giudice tutelare del tribunale ordinario dallo stesso soggetto a cui si riferirebbe l'amministrazione, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado oppure dai responsabili dei servizi sanitari e sociali nei casi in cui sia assente la rete familiare o nel caso di presenza all'interno della stessa di una elevata conflittualità, a fronte dell’impellente necessità di intervenire a tutela del soggetto.
L’azienda territoriale per i servizi alle persona di Breno, per conto del Comune di Pisogne, offre consulenza e supporto in merito all’istruttoria delle pratiche. É possibile rivolgersi anche al più vicino ufficio di protezione giuridica, istituito presso le ASST, per la valutazione del caso e l'attuazione di eventuali procedure di nomina.
La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale competente.
Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.